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Ordinanza — n. 1534/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation as it falls outside admissible grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1534/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Chejjare Mohamed inadmissible without formalities. The defendant argued a lack of motivation regarding specific articles of the criminal procedure code, but the court determined this complaint did not fit within the list of admissible grounds. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal alleging a lack of motivation is inadmissible if the specific articles cited do not constitute grounds for admissibility under the statutory list.

Parole chiave

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lack of motivation appeal criminal procedure code inadmissible grounds procedural costs Cassa delle ammende summary judgment Italian criminal law motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
La doglianza proposta esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Torino, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA j e sul ricorso proposto da: CHEJJARE MOHAMED nato il 13/04/1988 avverso la sentenza del 09/12/2020 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Torino, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Chejjare Mohamed, in ordine al reato di furto.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia difetto di motivazione in relazione a gli artt. 448 e 546 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza proposta esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima e qua, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere ptensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini o o :77, t, T iC1 - IN Cm