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Ordinanza — n. 1532/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1532/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1532/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Russo Domenico per il furto di energia elettrica. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1532/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni sottrazione di energia violazione di domicilio materiale elettrico e apparecchiature radio monopolio sulle installazioni elettriche
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO DOMENICO nato a MACERATA CAMPANIA il 09/08/1960 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; r- •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Russo Domenico per il furto di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è generico, essendo integrato da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata, la quale fornisce adeguata motivazione circa la riferibilità della condotta all'imputato: l'allaccio abusivo era collegato all'abitazione dell'imputato; proprio costui, al momento dell'accertamento, era presente in casa e stava utilizzando l'energia illecitamente sottratta all'ente erogatore.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett M ria Morosini Mari s( ic