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Sentenza — n. 1531/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1531/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1531/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Mandolesi Vincenzo per il reato di cui all'art. 220 legge fall., commesso il 12 marzo 2013. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: il primo in punto di configurabilità del reato; il secondo e il terzo in punto di trattamento sanzionatorio. Con successiva memoria ex art. 121 cod. proc. pen., il difensore dell'imputato ha illustrato la fondatezza dei motivi proposti.

Regesto Legislator

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art. 121 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1531/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 220 legge fall., commesso il 12 marzo 2013. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: il primo in punto di configurabilità del reato; il secondo e il terzo in punto di trattamento sanzionatorio. Con successiva memoria ex art. 121 cod. proc. pen., il difensore dell'imputato ha illustrato la fondatezza dei motivi proposti.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta mandato di credito condanna al pagamento pecuniario multa disciplinare all'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 121 cod. proc. pen
Con successiva memoria ex art. 121 cod. proc. pen., il difensore dell'imputato ha illustrato la fondatezza dei motivi proposti.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANDOLESI VINCENZO nato a MONTE URANO il 12/01/1952 avverso la sentenza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Mandolesi Vincenzo per il reato di cui all'art. 220 legge fall., commesso il 12 marzo 2013.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: il primo in punto di configurabilità del reato; il secondo e il terzo in punto di trattamento sanzionatorio. Con successiva memoria ex art. 121 cod. proc. pen., il difensore dell'imputato ha illustrato la fondatezza dei motivi proposti.

3. Il ricorso non è inammissibile, quantomeno in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso, dato che è meramente apparente la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di entità della pena. Va rilevato, allora, che in data 12 settembre 2020 è decorso del termine di prescrizione del reato.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presid