Ordinanza — n. 1529/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Nardello Roberto per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione non articola alcuno specifico motivo di censura. Essa si esaurisce nella esposizione di premesse conoscitive, illustrate nei punti da 1 a 4 (dalla fase delle indagini sino alla motivazione della sentenza di appello), senza l'indicazione di alcun vizio ex art. 606 cod. proc. pen. in tesi ravvisabile nella decisione di secondo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1529/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione non articola alcuno specifico motivo di censura. Essa si esaurisce nella esposizione di premesse conoscitive, illustrate nei punti da 1 a 4 (dalla fase delle indagini sino alla motivazione della sentenza di appello), senza l'indicazione di alcun vizio ex art. 606 cod. proc. pen. in tesi ravvisabile nella decisione di secondo grado.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLO ROBERTO nato a VARESE il 13/01/1972 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Nardello Roberto per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore.
3. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione non articola alcuno specifico motivo di censura. Essa si esaurisce nella esposizione di premesse conoscitive, illustrate nei punti da 1 a 4 (dalla fase delle indagini sino alla motivazione della sentenza di appello), senza l'indicazione di alcun vizio ex art. 606 cod. proc. pen. in tesi ravvisabile nella decisione di secondo grado.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente