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Ordinanza — n. 1525/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1525/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ferrara, ha confermato la condanna di Leila Antonio, pronunciata dal giudice di pace, per il reato di cui all'art.612 cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1525/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione minaccia nel diritto penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio allegazione motivata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LELLA ANTONIO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 10/12/1954 avverso la sentenza del 23/07/2020 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ferrara, ha confermato la condanna di Leila Antonio, pronunciata dal giudice di pace, per il reato di cui all'art.612 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. In forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557).

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini Maria :Ve ichelli D E