Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of new evidence regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Ficile inadmissible, confirming his conviction for false testimony and recidivism. The appellant argued that the lower court erred in recognizing the crime and the recidivism status, but the Supreme Court found the first ground repetitive and the second generic. Consequently, the court rejected the arguments without substantive review, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or merely repeat previous disallowed complaints without presenting new evidence or specific legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICILE NICOLA nato a CEFALU il 27/02/1988 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Ficile Nicola per il reato di cui all'art. 611 cod. proc. pen.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: ritenuta configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 611 cod. proc. pen.; riconoscimento della recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo reitera analoga doglianza già disattesa dal giudice di appello sulla scorta di una diffusa motivazione immune da vizi logici: le parole dell'imputato sono state registrate, egli ha minacciato di "levare la testa" (nel senso di decapitare) sia Zito Simone sia Zito Giuseppe in modo da costringere il primo a commettere il reato di falsa testimonianza sì da scagionare l'imputato dal reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990. Si tratta di minaccia grave, dotata di notevole capacità intimidatoria per le modalità del fatto e il tenore delle espressioni utilizzate (pag. 3 sentenza impugnata). 3.2. Il secondo motivo è generico. La censura evita di confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata che ha riconosciuto la recidiva alla luce vuoi del presupposto formale (numerosi e specifici precedenti per delitti dolosi) vuoi di quello sostanziale (maggiore pericolosità espressa dal reato in contestazione, cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consi