Ordinanza — n. 1522/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Guareschi Giovanni avverso la sentenza di condanna per i reati di lesioni e oltraggio. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritte personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1522/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritte personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA bit (0,,ft,t,u,ti sul ricorso proposto da: GUARESCHI GIOVANNI nato a FIDENZA il 04/10/1949 avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO_ "dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Guareschi Giovanni avverso la sentenza di condanna per i reati di lesioni e oltraggio.
2. Ricorre l'imputato personalmente.
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritte personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente