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Ordinanza — n. 1517/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1517/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1517/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAYE MAKHTAR nato il 10/05/1959 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 13/10/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Gaye Makhtar era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., in Dugnano il 20/07/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1517/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen., in Dugnano il 20/07/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite traffico di stupefacenti mancata attuazione degli accordi illeciti confisca dei proventi di reato contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAYE MAKHTAR nato il 10/05/1959 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 13/10/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Gaye Makhtar era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., in Dugnano il 20/07/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come i precedenti penali dell'imputato, da cui risultava la commissione di plurimi reati della stessa indole, fosse di ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità indicata. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore Il