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Ordinanza — n. 1516/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1516/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1516/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH IOLANDA nato a MILANO il 01/10/1990 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; 4 Fatto e diritto Con sentenza del 13/11/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Iolanda Levacovich era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624 cod. pen., in Milano il 16/09/2018. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione della prove.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1516/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma quarto, 624 cod. pen., in Milano il 16/09/2018. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione della prove.

Parole chiave

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imputazione di furto prove acquisite tramite sorveglianza procedura di identificazione assicurazione contro il furto testimonianza della vittima usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH IOLANDA nato a MILANO il 01/10/1990 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; 4 Fatto e diritto Con sentenza del 13/11/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Iolanda Levacovich era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624 cod. pen., in Milano il 16/09/2018. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione della prove.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'imputata fosse stata identificata dagli operanti con assoluta certezza, all'esito della visione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, in quanto persona a loro già conosciuta. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore I