Ordinanza — n. 1515/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINELLI PASQUALE nato a BORGO VALSUGANA il 09/03/1970 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 28/09/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Pasquale Farinelli era stato condannato a pena di giustizia per i reati di furto, tentato e consumato, pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Agrate Brianza tra il 07/07/2015 ed il 17/07/2015, con la recidiva specifica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1515/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINELLI PASQUALE nato a BORGO VALSUGANA il 09/03/1970 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 28/09/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Pasquale Farinelli era stato condannato a pena di giustizia per i reati di furto, tentato e consumato, pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Agrate Brianza tra il 07/07/2015 ed il 17/07/2015, con la recidiva specifica.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINELLI PASQUALE nato a BORGO VALSUGANA il 09/03/1970 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 28/09/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Pasquale Farinelli era stato condannato a pena di giustizia per i reati di furto, tentato e consumato, pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Agrate Brianza tra il 07/07/2015 ed il 17/07/2015, con la recidiva specifica.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della contestata recidiva. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come gli episodi ascritti all'imputato risultino significativi della sua maggiore pericolosità, risultando, peraltro, del tutto generiche le doglianze difensive, che riferiscono circostanze in alcun modo documentate. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore DEPOSMAYA Pres