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Ordinanza — n. 1514/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1514/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIAFI ABDERRAZAK nato a BENI MELLA( MAROCCO) il 17/01/1986 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 14/10/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Abderrazak Siafi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 624.bis cod. pen., in Como tra il 09 ed il 10/04/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dei fatti ed alla determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1514/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa imputazione di furto commisurazione della pena per rapina accusa penale azione civile tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIAFI ABDERRAZAK nato a BENI MELLA( MAROCCO) il 17/01/1986 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 14/10/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Abderrazak Siafi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 624.bis cod. pen., in Como tra il 09 ed il 10/04/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dei fatti ed alla determinazione della pena.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, basata sulla valutazione di attendibilità della persona offesa e sulla determinazione della pena, contenuta nel minimo edittale, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore Il Pre