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Ordinanza — n. 1510/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1510/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1510/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Traversi Marco, in ordine al reato di furto. Con atto di impugnazione, qualificato dalla Corte di appello come ricorso per cassazione, l'imputato, tramite il difensore, denuncia difetto di motivazione sulla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 1510/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. nei confronti di Traversi Marco, in ordine al reato di furto. Con atto di impugnazione, qualificato dalla Corte di appello come ricorso per cassazione, l'imputato, tramite il difensore, denuncia difetto di motivazione sulla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto ritiro della querela penale motivi di cassazione truffa per mestiere assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con atto di impugnazione, qualificato dalla Corte di appello come ricorso per cassazione, l'imputato, tramite il difensore, denuncia difetto di motivazione sulla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 c.p
In ogni caso è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVERSI MARCO nato a CERIGNOLA il 25/06/1969 avverso la sentenza del 09/04/2015 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Traversi Marco, in ordine al reato di furto.

2. Con atto di impugnazione, qualificato dalla Corte di appello come ricorso per cassazione, l'imputato, tramite il difensore, denuncia difetto di motivazione sulla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili. 3.1. Anzitutto il motivo è generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. 3.2. In ogni caso è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p." (cfr. per tutte Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 2:000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta/Mar}ia Morosini Maria , „\ chelli POS