Italian Court dismisses appeal claiming factual error on meter tampering, upholding conviction for electricity theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ferraro Pasquale inadmissible, confirming his conviction for electricity theft. The appellant argued that the lower court erred in fact by claiming meter tampering was necessary for under-reading, despite the meters being intact. The court rejected this, stating that factual evaluation belongs exclusively to the trial judge and that the appeal lacked logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate factual findings made by the trial judge, and a mere alternative assessment of evidence does not constitute a defect of reasoning justifying an appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO PASQUALE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 03/03/1949 avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Ferraro Pasquale per il furto di energia elettrica, commesso avvalendosi di un mezzo fraudolento.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione: «per ottenere una sottomisurazione del contatore occorre necessariamente manomettere le amperometriche che, nel caso di specie, erano integre, come risulta dall'accertamento eseguito».
3. Il ricorso è inammissibile. La motivazione offerta è immune da vizi logici, mentre va ricordato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere et nsore Il Presidente Elisabetta Mari . rosini Maria