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Sentenza — n. 1503/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1503/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Magliocca Antonio avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il furto di energia elettrica, commesso in data 11 maggio 2013.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Magliocca Antonio avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il furto di energia elettrica, commesso in data 11 maggio 2013.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia risarcimento per atto illecito infrazione privilegiata incendio intenzionale aggravato materiale elettrico e apparecchiature radio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGLIOCCA ANTONIO nato a MADDALONI il 13/01/1960 avverso l'ordinanza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Magliocca Antonio avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il furto di energia elettrica, commesso in data 11 maggio 2013.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge: l'appello non era generico, poiché l'imputato aveva contestato la propria responsabilità sul rilievo che aveva fatto ingresso nell'abitazione favorita dall'allaccio abusivo solo due giorni prima della verifica.

3. Il ricorso non è inammissibile. Va rilevato, allora, che in data 11 novembre 2020 è decorso del termine di prescrizione del reato.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabletta)Morosini M es •chelli rD E P C-5—§-7---r AT