Ordinanza — n. 1502/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIUME PATRIZIO nato a NAPOLI il 07/09/1982 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 07/07/2020 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Patrizio Fiume era stato condannato a pena di giustizia, per i reati di cui agli artt. 216, n. 2, 223, comma primo, 220 legge fallimentare, in Nola il 15/03/2011, rideterminava le pene accessorie fallimentari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1502/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 216, n. 2, 223, comma primo, 220 legge fallimentare, in Nola il 15/03/2011, rideterminava le pene accessorie fallimentari.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIUME PATRIZIO nato a NAPOLI il 07/09/1982 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 07/07/2020 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Patrizio Fiume era stato condannato a pena di giustizia, per i reati di cui agli artt. 216, n. 2, 223, comma primo, 220 legge fallimentare, in Nola il 15/03/2011, rideterminava le pene accessorie fallimentari.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza ed alla qualificazione dei fatti. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come tutte le questioni proposte con il gravame fossero già state risolte dal primo giudice e come il mancato rinvenimento di qualsivoglia scrittura contabile, pur nel perdurare dell'attività aziendale, in una con le inverosimili giustificazioni addotte dall'imputato, costituissero ulteriore conferma della sussistenza del dolo della bancarotta documentale, non essendo stata possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore