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Ordinanza — n. 1498/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1498/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1498/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICCOLO ANTONIO nato a NOLA il 17/03/1986 MANGANO ALFONSO nato a AVELLINO il 05/06/1979 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 30/10/2019 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della )16.A CAisse, sentenza di primo grado, con cui Antonio Piccolo e Alfonso Manrcuse erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 624, 625 n. 2, 56, 624, 625 cod. pen., in Casamarciano il 11/11/2013; con la recidiva reiterata e specifica per entrambi, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rideterminava la pena inflitta.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1498/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Parole chiave

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aggravamento della pena reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale sanzioni penali concorso materiale di reati reato continuato

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICCOLO ANTONIO nato a NOLA il 17/03/1986 MANGANO ALFONSO nato a AVELLINO il 05/06/1979 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 30/10/2019 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della )16.A CAisse, sentenza di primo grado, con cui Antonio Piccolo e Alfonso Manrcuse erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 624, 625 n. 2, 56, 624, 625 cod. pen., in Casamarciano il 11/11/2013; con la recidiva reiterata e specifica per entrambi, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rideterminava la pena inflitta.

Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la pena base è prossima al minimo edittale e l'aumento per la continuazione è estremamente contenuto - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente e