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Ordinanza — n. 1497/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for excessive sentence severity as the complaint lacks specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1497/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Burgio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentence imposed for perjury under Article 495 of the Penal Code was excessively severe. The court rejected this claim because the appeal reason was intrinsically generic and failed to specify which concrete facts should have led to a mitigated punishment.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; An appeal challenging the severity of a sentence is inadmissible if the complaint is intrinsically generic and fails to specify concrete facts that should have led to mitigation.

Parole chiave

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excessive sentence severity perjury conviction inadmissible appeal generic complaint grounds Italian Penal Code uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di Burgio Giuseppe per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 495 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di Burgio Giuseppe per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGIO GIUSEPPE nato a GENOVA il 11/12/1971 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di Burgio Giuseppe per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con cui si duole della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è intrinsecamente generico, poiché non indica in maniera specifica quali elementi concreti, in tesi disattesi, avrebbero dovuto condurre alla mitigazione della pena.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il