Ordinanza — n. 1496/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Rakah Mohamed Aymen per vari episodi di furti ai danni di autovetture parcheggiate lungo la via pubblica, furti compiuti infrangendo i vetri dei veicoli con un martello. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1496/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAKAH MOHAMED AYMEN nato il 23/01/1985 avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Rakah Mohamed Aymen per vari episodi di furti ai danni di autovetture parcheggiate lungo la via pubblica, furti compiuti infrangendo i vetri dei veicoli con un martello.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ripropone, senza elementi di novità, gli stessi motivi di appello, già congruamente disattesi. La Corte di appello ha posto in luce che: - l'azione furtiva ha cagionato un considerevole danno patrimoniale ai proprietari delle vetture che hanno dovuto sostenere le spese per la sostituzione dei "lunotti"; - alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ostano la intensità del dolo desunta dalla reiterazione delle condotte e la capacità a delinquere testimoniata dai precedenti penali dell'imputato. Si tratta di motivazione congrua, immune da vizi logici.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente