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Ordinanza — n. 1494/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1494/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1494/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Cantar Mariana tali per il reato di furto. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1494/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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motivi di cassazione risarcimento per atto illecito risarcimento per errore giudiziario sanzioni penali revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTAR MARIANA nato il 09/07/1993 avverso la sentenza del 25/05/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Cantar Mariana tali per il reato di furto.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è affetto da genericità intrinseca, poiché si esaurisce nel richiamo a principi astratti, senza l'illustrazione di specifiche ragioni di critica della decisione adottata nel caso concreto.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente , - Elisabetta