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Ordinanza — n. 1492/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical error in sentencing discretion and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1492/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction and sentence for crimes committed in Corridonia. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a lighter penalty, but the court found the first-instance judgment logically sound based on the defendant's criminal history and the severity of the conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The cassation court cannot re-evaluate the congruity of the sentence or the denial of generic mitigating circumstances unless the lower court's reasoning is manifestly illogical, as sentencing discretion remains within the trial judge's authority.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic mitigating circumstances sentencing discretion congruity of penalty criminal history relevance tentata estorsione infrazione alla legge sulle armi aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
245596).Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 61 n. 5 c.p.
245596).Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
Art. 110 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 n. 2 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
245596).Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETEMI ARSIM nato il 03/09/1979 avverso la sentenza del 02/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 02/11/2017 la Corte d'Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado con cui Arsim Eterni era stato condannato a pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 56, 61 n. 5, 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Corridonia il 28/01/2016. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sull'assenza di elementi positivamente valutabili, sulla gravità della condotta e la rilevanza dei precedenti penali dell'imputato e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena,,anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la pena di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 160,00 di multa è stata ritenuta congrua ed adeguata alla non comune capacità criminosa dell'imputato - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa