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Ordinanza — n. 1485/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1485/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Varese ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Fadda Rina Patrizia per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. e di Cecchini Giorgio per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma del comune difensore, articolando due motivi: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. Il difensore delle parti civili ha inoltrato una memoria con la quale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; domanda inoltre la liquidazione delle spese processuali in favore di Cerinotti Maria Giuseppina e Cerinotti Annalisa.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 612 cod. pen, art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1485/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen. e di Cecchini Giorgio per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma del comune difensore, articolando due motivi: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. Il difensore delle parti civili ha inoltrato una memoria con la quale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; domanda inoltre la liquidazione delle spese processuali in favore di Cerinotti Maria Giuseppina e Cerinotti Annalisa.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Varese ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Fadda Rina Patrizia per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 612 cod. pen
e di Cecchini Giorgio per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.
art. 507 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma del comune difensore, articolando due motivi: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FADDA RINA PATRIZIA nato a LUINO il 12/10/1968 CECCHINI GIORGIO nato a LUINO il 26/01/1974 avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Varese ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Fadda Rina Patrizia per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. e di Cecchini Giorgio per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma del comune difensore, articolando due motivi: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. Il difensore delle parti civili ha inoltrato una memoria con la quale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; domanda inoltre la liquidazione delle spese processuali in favore di Cerinotti Maria Giuseppina e Cerinotti Annalisa.

4. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo non è consentito dalla legge, poiché, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Il secondo motivo non rientra nel novero dei vizi consentiti. Invero la violazione di legge processuale è disciplinata dalla lettera c) dell'art. 606, cod. proc. pen., disposizione che assegna rilevanza al vizio solo nel caso in cui si produca una delle invalidità da essa tipizzate, al cui alveo è estraneo l'art. 507 cod. proc. pen.

5. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; nonché la condanna, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che possono liquidarsi in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 09/12/-2021 Il Consigliere estensore I