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Ordinanza — n. 1484/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1484/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1484/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTA GIOVANNI nato a AGIRA il 22/11/1950 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 10/02/2020 la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado, con cui Giovanni Galletta era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Agira dal 01/11/2012 al 09/04/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato, alla sussistenza del reato e della contestata aggravante.

Regesto Legislator

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art. 63 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1484/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'imputato era presente in sede di verifica ed aveva sottoscritto il verbale, atto extragiudiziale utilizzabile senza i limiti di cui all'art. 63 cod. proc. pen.; i consumi non erano stati in alcun modo registrati a seguito dell'allaccio mediante innesto e collegamento dei cavi elettici, considerata integrante l'aggravante del mezzo fraudolento dal primo giudice.

Parole chiave

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truffa aggravata altri capi d'accusa imputazione di furto gravi addebiti penali reato flagrante allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 63 cod. proc. pen
Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'imputato era presente in sede di verifica ed aveva sottoscritto il verbale, atto extragiudiziale utilizzabile senza i limiti di cui all'art. 63 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTA GIOVANNI nato a AGIRA il 22/11/1950 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 10/02/2020 la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado, con cui Giovanni Galletta era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Agira dal 01/11/2012 al 09/04/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato, alla sussistenza del reato e della contestata aggravante.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'imputato era presente in sede di verifica ed aveva sottoscritto il verbale, atto extragiudiziale utilizzabile senza i limiti di cui all'art. 63 cod. proc. pen.; i consumi non erano stati in alcun modo registrati a seguito dell'allaccio mediante innesto e collegamento dei cavi elettici, considerata integrante l'aggravante del mezzo fraudolento dal primo giudice.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore