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Ordinanza — n. 1480/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1480/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1480/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABIR RACHID (CUI 059VD93) nato il 06/08/1996 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 03/03/2020 la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui Rachid Kabir era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 582, 585, commi 1 e 2 n. 2 cod. pen., 4 I. 110/1975, in Albenga il 04/04/2018. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1480/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 582, 585, commi 1 e 2 n. 2 cod. pen., 4 I. 110/1975, in Albenga il 04/04/2018. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Parole chiave

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motivi di cassazione scrutinio per merito comparativo motivi di rigore motivazione nel merito giusto motivo motivi medici

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABIR RACHID (CUI 059VD93) nato il 06/08/1996 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 03/03/2020 la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui Rachid Kabir era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 582, 585, commi 1 e 2 n. 2 cod. pen., 4 I. 110/1975, in Albenga il 04/04/2018. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. C