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Ordinanza — n. 1476/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1476/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1476/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha, tra l'altro, rideterminato in anni quattro la durata delle pene accessorie ex art. 216 legge fall. applicate nei confronti di Della Maggiora Pier Luigi per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (distrazione di beni e somme di denaro pari ad oltre 3 miliardi delle vecchie lire).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1476/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 216 legge fall. applicate nei confronti di Della Maggiora Pier Luigi per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (distrazione di beni e somme di denaro pari ad oltre 3 miliardi delle vecchie lire).

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda maggiore età penale maggiorazione dissuasiva gravità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 624 cod. proc. pen
Va premesso che l'affermazione di responsabilità dell'imputato è coperta da giudicato ex art. 624 cod. proc. pen., a seguito della pronuncia della Corte di cassazione Sez.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MAGGIORA PIER LUIGI nato a CAPANNORI il 27/07/1965 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha, tra l'altro, rideterminato in anni quattro la durata delle pene accessorie ex art. 216 legge fall. applicate nei confronti di Della Maggiora Pier Luigi per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (distrazione di beni e somme di denaro pari ad oltre 3 miliardi delle vecchie lire).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge in punto di determinazione della durata delle suddette pene accessorie: sarebbe errato il richiamo alla gravità dei fatti anziché alla gravità dei reati; il mero riferimento alla pluralità e entità delle distrazioni, cioè solo alla materialità della condotta e non anche all'elemento soggettivo del reato, non sarebbe rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va premesso che l'affermazione di responsabilità dell'imputato è coperta da giudicato ex art. 624 cod. proc. pen., a seguito della pronuncia della Corte di cassazione Sez. 5 n. 28287 del 6 giugno 2013, che, annullando senza rinvio il capo relativo al reato di bancarotta preferenziale, estinto per prescrizione, ha trasmesso gli atti al giudice di rinvio solo per la rideterminazione della pena. A tale decisione ha fatto seguito un ulteriore annullamento con rinvio solo sul punto della determinazione della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. 3.2.

La Corte di appello ha adempiuto al compito di determinare in concreto la durata delle pene accessorie ex art. 216 legge fall. sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; da ultimo Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488), valorizzando la gravità dei fatti alla luce della pluralità e entità delle condotte distrattive poste in essere. Si tratta di motivazione conforme ai parametri di legge e immune da vizi logici, quindi insindacabile in questa sede.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consiglier