Cassation court dismisses appeal on theft of electricity, ruling abusive connection constitutes fraud regardless of identity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto Caracappa inadmissible, confirming his conviction for theft of electricity via an unauthorized electrical connection. The appellant argued that the aggravating circumstance of fraud was invalid because the connection might have been made by a previous user, yet the court found the evidence proved he knowingly utilized the energy without a contract. Consequently, the court ruled that the abusive connection itself constitutes fraud under established precedent, making the specific identity of the connector irrelevant to the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.; The unauthorized connection to the external network via a flying cable for electricity theft constitutes a fraudulent means, regardless of whether the appellant physically made the connection or merely utilized the energy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACAPPA ALBERTO nato a PALERMO il 06/12/1981 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Caracappa Alberto per il furto di energia elettrica commesso mediante allaccio abusivo alla rete elettrica.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: vizio di motivazione in punto di addebitabilità delle circostanze aggravanti all'imputato, non potendosi escludere che l'allaccio abusivo fosse stato effettuato da un precedente utilizzatore; violazione di legge in punto di ritenta sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento.
3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è meramente congetturale; inoltre la Corte di appello ha esposto ampiamente le circostanze dalle quali è emerso che l'imputato fosse a perfetta conoscenza dell'allaccio abusivo (utilizzava l'energia elettrica, non aveva mai concluso un contratto con l'Enel), sicché sarebbe in ogni caso irrilevante stabilire se l'autore materiale dell'allaccio abusivo fosse stato l'imputato o un terzo (cfr. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440). Il secondo motivo è manifestamente infondato; secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307) 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Cons•gere estensore Il Residente Eli bell