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Sentenza — n. 1472/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1472/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1472/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di Sarpi Vincenzo per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un coltello, commessa in data 11 agosto 2012; mentre ha dichiarato l'estinzione ex art. 152 cod. pen. per l'ulteriore episodio di minaccia semplice in contestazione.

Regesto Legislator

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art. 152 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 1472/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 152 cod. pen. per l'ulteriore episodio di minaccia semplice in contestazione.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale reati violenti sanzione penale violenza o minaccia contro le autorità crimine di aggressione sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di Sarpi Vincenzo per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un coltello, commessa in data 11 agosto 2012; mentre ha dichiarato l'estinzione ex art. 152 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo quattro motivi per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: prova della condotta di minaccia e uso del coltello; mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARPI VINCENZO nato a MESSINA il 28/09/1980 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di Sarpi Vincenzo per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un coltello, commessa in data 11 agosto 2012; mentre ha dichiarato l'estinzione ex art. 152 cod. pen. per l'ulteriore episodio di minaccia semplice in contestazione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo quattro motivi per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: prova della condotta di minaccia e uso del coltello; mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; diniego della circostanza attenuante della provocazione; eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria con la quale contesta la sussistenza di cause di inammissibilità del ricorso e fa rilevare l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

3. Il ricorso non è manifestamente infondato, avuto riguardo al motivo sul diniego della circostanza attenuante della provocazione. Va rilevato, allora, che, tenuto conto del periodo di sospensione pari a complessivi 226 giorni (dal 11 aprile 2017 al 23 novembre 2017 per rinvio a seguito di adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze), il termine di prescrizione del reato è decorso in data 24 settembre 2020.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reat:1 e.stinteper prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i) reatt & estinté per prescrizione. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il