Cassation appeal dismissed as grounds are detached from the appealed judgment's content and generic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Savarese Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance confirmation of his conviction for perjury, citing violations of mitigation rules and sentencing discrepancies. The court rejected these arguments because the alleged legal errors were completely detached from the specific content of the appealed decision, which merely confirmed the first-instance judgment and ordered the payment of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the alleged grounds of illegality are completely detached from the content of the appealed decision and fail to correspond to the specific tenor of the second-instance ruling.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARESE GIUSEPPE nato a POMPEI il 12/06/1977 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Savarese Giuseppe per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.; vizi di legittimità nel dispositivo di sentenza; incongruità della pena.
3. Il ricorso è inammissibile. I motivi di impugnazione sono completamente sganciati dal contenuto della decisione impugnata: già il giudice di primo grado aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, aveva applicato la pena nel minimo edittale, aveva operato la riduzione massima ex art. 62-bis cod. pen. I profili di asserita illegittimità del dispositivo oltre ad essere enunciati in maniera generica non si attagliano al caso di specie, dato il tenore della decisione di secondo grado: conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elis etta)Morosini Maria'Vgssi