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Ordinanza — n. 1469/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1469/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1469/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI TOMMASO nato a LANCIANO il 01/08/1980 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; ì Fatto e diritto Con sentenza del 25/09/2020 la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado, con cui Tommaso Guarnieri era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., in Lanciano il 18/06/2017. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1469/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n. 7 cod. pen., in Lanciano il 18/06/2017. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indennità per testimone indennizzo del difensore d'ufficio sanzioni pecuniarie prova facilitata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI TOMMASO nato a LANCIANO il 01/08/1980 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; ì Fatto e diritto Con sentenza del 25/09/2020 la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado, con cui Tommaso Guarnieri era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., in Lanciano il 18/06/2017. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sui precedenti penali dell'imputato e sulla gravità del fatto, oltre che sulla mancata attestazione dell'esito positivo del'affidamento in prova al servizio sociale e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore Il P