Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1465/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1465/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1465/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMALDINI ANTONIO nato a POTENZA il 07/04/1975 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 08/11/2019 la Corte d'Appello di Potenza confermava la sentenza di primo grado con cui Antonio Smaldini era stato condannato a pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in Potenza tra il 01/02/2012 al 14/03/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato e delle circostanze aggravanti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in Potenza tra il 01/02/2012 al 14/03/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato e delle circostanze aggravanti.

Parole chiave

Generato dall'IA
altri reati risarcimento per atto illecito reato mancato furto aggravato altri capi d'accusa infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMALDINI ANTONIO nato a POTENZA il 07/04/1975 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 08/11/2019 la Corte d'Appello di Potenza confermava la sentenza di primo grado con cui Antonio Smaldini era stato condannato a pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in Potenza tra il 01/02/2012 al 14/03/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato e delle circostanze aggravanti.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'imputato fosse l'intestatario del contatore manomesso ed il proprietario dell'immobile a cui era destinata la fornitura di gas e che, pertanto, avesse anche restituito l'importo dovuto per il consumo abusivo; la condotta era stata posta in essere mediante effrazione del sigillo metrico, allo scopo di riaprire la valvola del gas, con indiscutibile violenza sulle cose, mentre i tubi del gas erano posti all'esterno dell'abitazione dell'imputato, con esposizione alla pubblica fede dell'impianto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente este