Ordinanza — n. 1461/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERO ALESSIO nato a LECCE il 09/05/1992 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 01/07/2020 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, con cui Alessio Mero era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 624-bis, 493-ter cod. pen., in Lecce il 31/03/2019. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1461/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis, 493-ter cod. pen., in Lecce il 31/03/2019. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERO ALESSIO nato a LECCE il 09/05/1992 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 01/07/2020 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, con cui Alessio Mero era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 624-bis, 493-ter cod. pen., in Lecce il 31/03/2019. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come il danno cagionato dall'imputato, pari a 600,00 euro, non fosse irrilevante, anche a prescindere dalle condizioni del soggetto passivo. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore fjl Pr