Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1460/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1460/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1460/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA MOHAMED ( CUI. 03NRHQA) nato il 19/11/1993 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato-auulse-ake--Peret.e udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Firenze ha confermata la sentenza di prima cura, che aveva condannato Atta MoHamed per plurimi tentativi di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; - che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando, in relazione a due tentativi di furto, la violazione dei principi sulla prova, nonché la violazione del principio del ne bis in idem; - che, con dichiarazione resa al Direttore della Casa Circondariale di Firenze in data 25/9/21 l'imputato ha rinunciato al ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1460/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 03NRHQA) nato il 19/11/1993 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato-auulse-ake--Peret.e udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Firenze ha confermata la sentenza di prima cura, che aveva condannato Atta MoHamed per plurimi tentativi di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; - che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando, in relazione a due tentativi di furto, la violazione dei principi sulla prova, nonché la violazione del principio del ne bis in idem; - che, con dichiarazione resa al Direttore della Casa Circondariale di Firenze in data 25/9/21 l'imputato ha rinunciato al ricorso;

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro della querela penale aiuto all'evasione di detenuti rinuncia al dibattimento orale revoca del gratuito patrocinio procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia all'espropriazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA MOHAMED ( CUI. 03NRHQA) nato il 19/11/1993 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato-auulse-ake--Peret.e udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Firenze ha confermata la sentenza di prima cura, che aveva condannato Atta MoHamed per plurimi tentativi di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; - che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando, in relazione a due tentativi di furto, la violazione dei principi sulla prova, nonché la violazione del principio del ne bis in idem; - che, con dichiarazione resa al Direttore della Casa Circondariale di Firenze in data 25/9/21 l'imputato ha rinunciato al ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, sulla cui autenticità non sussistono dubbi. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo quantificare in euro cinquecento. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il Psident