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Ordinanza — n. 1459/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1459/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1459/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREATI ROBERTO nato a MAGENTA il 19/10/1983 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO GPat-e-a>"4~ge-Perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Creati Roberto, per reati di bancarotta, la pena concordata con la pubblica accusa. A Creati sono stati contestati, in particolare: fatti di distrazione del patrimonio sociale; dissipazioni patrimoniali; aggravamento del dissesto della società, attuato mediante prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale sociale e distribuzione di utili inesistenti; tenuta irregolare delle scritture sociali; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc. pen, articolo 129 cod. proc. pen, art. 129 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1459/2022 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.). Nella specie, quinti, è pacificamente inammissibile il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. pen., non rientrando nella previsione dell'art. 448, comma 2/bis, sopra menzionato.

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'azionista legittimazione per agire in via esecutiva carenza di sostanza economica cattiva gestione esercizio dei diritti civili violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Creati Roberto, per reati di bancarotta, la pena concordata con la pubblica accusa.
articolo 129 cod. proc. pen
Nella specie, quinti, è pacificamente inammissibile il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. pen
Nella specie, quinti, è pacificamente inammissibile il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. pen., non rientrando nella previsione dell'art.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREATI ROBERTO nato a MAGENTA il 19/10/1983 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO GPat-e-a>"4~ge-Perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Creati Roberto, per reati di bancarotta, la pena concordata con la pubblica accusa. A Creati sono stati contestati, in particolare: fatti di distrazione del patrimonio sociale; dissipazioni patrimoniali; aggravamento del dissesto della società, attuato mediante prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale sociale e distribuzione di utili inesistenti; tenuta irregolare delle scritture sociali; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.). Nella specie, quinti, è pacificamente inammissibile il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. pen., non rientrando nella previsione dell'art. 448, comma 2/bis, sopra menzionato.

E' parimenti inammissibile il motivo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti, dal momento che nessun errore è stato commesso nell'accorpare, in un unico capo d'imputazione, più fatti di bancarotta, che sono stati puntualmente descritti e che rientrano, tutti, nella previsione degli artt. 216 e 217 I.f, menzionati in imputazione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presid