Ordinanza — n. 1457/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHIMI MOHAMMED nato il 02/05/1980 avverso la sentenza del 06/06/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; t - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Rahimi Mohammed per il reato di lesioni personali; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1457/2022 — snpen · Corte di Cassazione: che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primi e secondo grado (quest'ultimo facendo spesso legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, giungendo a conclusioni univoche e confermate dalla certificazione medica in atti, che fornisce la prova di lesioni subite dalle sole persone offese.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHIMI MOHAMMED nato il 02/05/1980 avverso la sentenza del 06/06/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; t
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Rahimi Mohammed per il reato di lesioni personali; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primi e secondo grado (quest'ultimo facendo spesso legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, giungendo a conclusioni univoche e confermate dalla certificazione medica in atti, che fornisce la prova di lesioni subite dalle sole persone offese.
La motivazione esibita dal giudicante appare, quindi, logica e completa, atteso è il giudizio di responsabilità è susseguente alla compiuta ricostruzione dei fatti„ all'esame delle diverse versioni di parte e alla compiuta disamina delle testimonianze; il che rende la motivazione incensurabile in questa sede, atteso che il controllo di legittimità non può mai investire il contenuto della prova, ma solo la rappresentazione che della stessa viene fornita in sentenza; tanto, a meno di travisamenti della prova, nemmeno ipotizzata in ricorso, essendosi il ricorrente profuso nella rappresentazione delle contraddizioni che, a suo giudizio, costellerebbero il narrato dei testimoni e nel dolersi — infondatamente - della mancata valutazione delle dichiarazioni di Touille Sanaa: circostanza smentita da una lettura, anche superficiale, della sentenza impugnata, che si è più volte rifatta alle dichiarazione di costei per rilevarne l'inattendibilità e la contraddizione con le altre deposizioni testimoniali, giudicate senz'altro più coerenti e attendibili.
Il relativo motivo si sostanzia, pertanto, in una richiesta di rinnovata valutazione delle emergenze (k//(1 V/V«11 \W^ WP,'M istruttorie, attraverso l'attribuzione di un significato e di un valore diverso a quello attribuito loro dal giudice d'appello, con palese sconfinamento nel merito;
2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021