Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1456/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1456/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARI GABRIELE nato a MESSINA il 13/10/1988 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Naccari Gabriele per furto di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1456/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARI GABRIELE nato a MESSINA il 13/10/1988 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Naccari Gabriele per furto di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici imputazione di furto imposta sull'energia materiale elettrico e apparecchiature radio apparecchi a gas

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod.proc.pen
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARI GABRIELE nato a MESSINA il 13/10/1988 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Naccari Gabriele per furto di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primi e secondo grado (quest'ultimo facendo legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, ha mostrato di condividere) hanno fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni del teste Cuzzupé, verificatore dell'ENEL, che accertò personalmente l'illecito, attuato mediante allaccio abusivo alla rete, e raccolse le dichiarazioni dell'imputato, che si dichiarò legale rappresentante del circolo e mostrò di disporre delle chiavi di accesso allo stesso.

A nulla rileva, quindi, che altri testi abbiano parlato di una diversa posizione dell'imputato all'interno del circolo, trattandosi di dichiarazioni logicamente disattese dal giudicante, perché in contrasto con quelle rese dal diretto interessato e perché frutto, all'evidenza, di semplici congetture. Parimenti infruttuosa, per la tesi difensiva, è l'insistenza sul precedente distacco della fornitura, attuato "alcuni giorni prima", giacché la sentenza chiarisce pure che il precedente distacco era avvenuto per abusività dell'allaccio, sicché legittimamente è stata operata la fusione dei due periodi di prelievo abusivo, risalendo indietro nel tempo.

Generiche e fumose sono, poi, le contestazioni alla credibilità di Cuzzupé, che il giudicante ha conseguentemente e legittimamente ignorate, e così pure le doglianze circa l'elemento soggettivo del reato, del tutto prive di aderenza al fatto e alla persona del giudicabile;

2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consiyfliere estensore Il Presidente (AntbeoUtke, bre,)\ (MIr