Ordinanza — n. 1455/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MARIO nato a AGRIGENTO il 03/11/1986 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; 0M, U419r. \'4 41 - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Rizzo Mario per il reato di cui all'art. 495 cp; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1455/2022 — snpen · Corte di Cassazione: \'4 41 - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Rizzo Mario per il reato di cui all'art. 495 cp; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MARIO nato a AGRIGENTO il 03/11/1986 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; 0M, U419r. \'4 41
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Rizzo Mario per il reato di cui all'art. 495 cp; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, ove si spiega che Rizzo, interrogato dai carabinieri sulle sue generalità, diede quelle del fratello Francesco; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore