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Ordinanza — n. 1454/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of motivation and purely metajuridical considerations regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it relied entirely on metajuridical considerations completely detached from the lower court's reasoning. The defendant argued for leniency based on recidivism and generic mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly explained why recidivism applied, why mitigating factors were denied, and why the minimal sentence was appropriate given the criminal history and defiant behavior. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it consists solely of metajuridical considerations entirely divorced from the motivation of the contested judgment, as the lower court's reasoning on all contested points is sufficient to justify the sentencing outcome.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility metajuridical considerations lack of motivation recidivism application sentencing proportionality court costs award penal code procedure aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI GIOVANNA nato a PALERMO il 15/06/1979 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; t

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Di Giovanni Giovanna per due tentativi di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto perso in meandri di considerazioni metagiuridiche e completamente avulso dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato ampiamente perché la recidiva si debba applicare, perché le attenuanti generiche non sono concedibili e perché la pena irrogata - contenuta, peraltro, entro limiti assolutamente minimali - sia da ritenere adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputata. Le considerazioni dei giudici di merito riguardano, infatti, tutti i profili segnalati dalla difesa e che sono influenti sul trattamento sanzionatorio, giacché la lunga storia criminale della prevenuta, dimostrata dal certificato penale, l'insofferenza mostrata verso gli agenti che la sorpresero nell'atto di trafugare i beni, la sordità verso ogni richiamo a condotte di vita più rispettose delle regole della convivenza giustificano ampiamente il diniego delle attenuanti richieste e l'applicazione della recidiva, trattandosi di elementi aventi valenza ed efficacia dimostrativa decisamente maggiore rispetto a quelli enunciati - peraltro, solo labilmente - dal difensore; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consgliere estensore Il Pr9ipente (Mite) t