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Ordinanza — n. 1453/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1453/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1453/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI MICHAEL nato a CAGLI il 10/12/1992 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; Che la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Marini Michael per furto aggravato in supermercato; Che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1453/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il riferimento ai precedenti penali e al valore della merce è certamente sufficiente a supportare il giudizio negativo formulato dal giudicante; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P.T.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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cosa di poco valore contraffazione di merci danno patrimoniale reato di poca entità prezzo al minuto difetto della cosa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI MICHAEL nato a CAGLI il 10/12/1992 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

Che la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Marini Michael per furto aggravato in supermercato; Che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la valutazione dei giudici di merito è pienamente aderente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (ex multis, cass., n. 50660 del 5/10/2017). Il che è decisamente da escludere nel caso di specie, dal momento che l'azione furtiva si è esercitata su beni del valore di 139 euro; che è, a maggior ragione, conforme al dettato normativo l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., giacché il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cass., n. 55107 del 8/11/2018).

Nella specie, il riferimento ai precedenti penali e al valore della merce è certamente sufficiente a supportare il giudizio negativo formulato dal giudicante; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P.T.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore