Cassation appeal dismissed for lack of new grounds; lower court's reasoning on theft and prior record upheld.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court found the defendant guilty of shoplifting based on his joint entry and exit with stolen goods, while denying generic mitigating factors due to his extensive criminal record. The supreme court upheld this decision as logically sound and legally correct under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it constitutes a mere reproduction of arguments previously examined and rejected by the appellate court without presenting new grounds or legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYACHE AYOUB nato a TORREMAGGIORE il 20/02/1993 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Ayache Ayoub per furto in supermercato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. La responsabilità dell'imputato è stata ritenuta per la partecipazione di Ayaub all'intera azione delittuosa, essendo entrato nel supermercato insieme alla donna ed essendone uscito insieme a lei e con la merce sottratta al pagamento. Tanto rende pienamente ragione della conclusione assunta, atteso che le evidenze istruttorie, sopra passate in rassegna, depongono effettivamente per la sua partecipazione al furto; che le attenuanti generiche sono state negate per i numerosi precedenti penali dell'imputato; il che rappresenta spiegazione logica e giuridicamente corretta, avendo base nell'art. 133 cod. pen.; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 D. 'SE7.---> _,.,..._,..... Il P esidente !N C (Marià\ Gpi 20