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Ordinanza — n. 1451/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1451/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1451/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA OMAR TIDIANE nato a PIKINE( SENEGAL) il 27/11/1981 avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; úÌ L\ - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Ba Omar Tidiane per tentativo di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1451/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 625, n. 2, cod. pen. e alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

Parole chiave

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circostanza aggravante tentato omicidio aggravato furto aggravato maggiorazione dissuasiva attenuazione della pena tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA OMAR TIDIANE nato a PIKINE( SENEGAL) il 27/11/1981 avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; úÌ L\

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Ba Omar Tidiane per tentativo di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché nessuna eccezione era stata sollevata in appello in ordine all'aggravante della violenza sulle cose e perché lo scrutinio della decisione sul punto presupporrebbe un accertamento in fatto, inibito al giudice di legittimità. Quanto alla misura della pena, le doglianze difensive sono del tutto generiche ed aspecifiche, in quanto limitate al richiamo di principi e giurisprudenza noti e condivisibili, correttamente applicati nella specie. Infatti, è proprio l'esigenza di proporzionalità della pena, in vista della sua finalità educativa, che ha portato il Giudice ad irrogare una pena decisamente mite e contenuta a livelli minimali, tanto più che nessun significativo elemento, trascurato dal giudicante, è stato segnalato dalla difesa; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il esi