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Ordinanza — n. 1445/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1445/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1445/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDINO VINCENZO nato a SAN SEVERO il 23/03/1971 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Nardino Vincenzo per furto semplice; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla procedibilità del reato;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L'esame degli atti - consentito a questa Corte, trattandosi di valutare la sussistenza di un error in procedendo - dimostra che in data 2/12/2013 la persona offesa, presentatosi al Commissariato di San Severo, manifestò la volontà di perseguire il responsabile del furto, con espressione non equivoca. Infatti, alla domanda rivoltagli dall'operante, se intendesse sporgere querela, rispose testualmente: "si, è mia intenzione sporgere formale querela nei confronti dell'autore del furto".

Parole chiave

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vizi procedurali reato mancato imputazione di furto caso poco grave delitto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDINO VINCENZO nato a SAN SEVERO il 23/03/1971 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Nardino Vincenzo per furto semplice; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla procedibilità del reato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L'esame degli atti - consentito a questa Corte, trattandosi di valutare la sussistenza di un error in procedendo - dimostra che in data 2/12/2013 la persona offesa, presentatosi al Commissariato di San Severo, manifestò la volontà di perseguire il responsabile del furto, con espressione non equivoca. Infatti, alla domanda rivoltagli dall'operante, se intendesse sporgere querela, rispose testualmente: "si, è mia intenzione sporgere formale querela nei confronti dell'autore del furto".

Le risultanze documentali smentiscono, quindi, la prospettazione difensiva; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Iresidente I i (Anttorp