Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to inadmissibility of repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was a verbatim repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court had found the defendant's explanation regarding his presence near the theft scene implausible and unsupported by logical deduction. Consequently, the conviction for aggravated theft was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments previously examined and rejected by the appellate court without presenting new grounds or substantive legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRINCU ALIN DORINEL nato il 06/04/1978 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Frincu Alin Dorinel per concorso in furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. La spiegazione fornita dal ricorrente intorno alla sua presenza nell'auto col complice, a pochi metri di distanza dal luogo del furto, è stata infatti compitamente vagliata dal giudicante e ritenuta, con argomenti ineccepibili, non verosimile, perché sganciata da qualsiasi logico sviluppo delle condotte umane e perché farcita di deduzioni non dimostrate; il che rende la decisione incensurabile in sede di legittimità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Con igriere estensore 1