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Ordinanza — n. 1438/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1438/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1438/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto versato per buona parte in fatto e perché manifestamente infondato. Dalla ricostruzione operata dal giudicante si evince che l'imputato fu visto direttamente dal teste Khalili introdursi nel camper della persona offesa e uscirne, insieme ad un coimputato, con lo zaino di quest'ultima. A nulla rileva che Khalili non sia stato più in grado di riconoscere Gasmi a dibattimento, giacché il tempo trascorso e le modalità della ricognizione dibattimentale - fatta mostrando un album di fotografie al teste - giustificano pienamente la conclusione del giudicante, secondo cui si è trattato di ricordo sbiadito dal passaggio del tempo e ostacolato dalle modalità della ricognizione. Parimenti, nessuna illogicità è ravvisabile nell'ulteriore passaggio motivazionale contestato, secondo cui i ladri avevano avuto il tempo di disfarsi della refurtiva, giacché la mezz'ora intercorsa tra il furto e il controllo degli agenti aveva certamente consentito agli imputati di fare quanto dedotto in sentenza;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla ricostruzione operata dal giudicante si evince che l'imputato fu visto direttamente dal teste Khalili introdursi nel camper della persona offesa e uscirne, insieme ad un coimputato, con lo zaino di quest'ultima. A nulla rileva che Khalili non sia stato più in grado di riconoscere Gasmi a dibattimento, giacché il tempo trascorso e le modalità della ricognizione dibattimentale - fatta mostrando un album di fotografie al teste - giustificano pienamente la conclusione del giudicante, secondo cui si è trattato di ricordo sbiadito dal passaggio del tempo e ostacolato dalle modalità della ricognizione. Parimenti, nessuna illogicità è ravvisabile nell'ulteriore passaggio motivazionale contestato, secondo cui i ladri avevano avuto il tempo di disfarsi della refurtiva, giacché la mezz'ora intercorsa tra il furto e il controllo degli agenti aveva certamente consentito agli imputati di fare quanto dedotto in sentenza;

Parole chiave

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gravi addebiti penali circostanza aggravante altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza imputazione di furto partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASMI AMA ADEN ( CUI 052UC07 ) nato il 22/04/1992 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Gasmi Ama Aden per furto aggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto versato per buona parte in fatto e perché manifestamente infondato. Dalla ricostruzione operata dal giudicante si evince che l'imputato fu visto direttamente dal teste Khalili introdursi nel camper della persona offesa e uscirne, insieme ad un coimputato, con lo zaino di quest'ultima. A nulla rileva che Khalili non sia stato più in grado di riconoscere Gasmi a dibattimento, giacché il tempo trascorso e le modalità della ricognizione dibattimentale - fatta mostrando un album di fotografie al teste - giustificano pienamente la conclusione del giudicante, secondo cui si è trattato di ricordo sbiadito dal passaggio del tempo e ostacolato dalle modalità della ricognizione. Parimenti, nessuna illogicità è ravvisabile nell'ulteriore passaggio motivazionale contestato, secondo cui i ladri avevano avuto il tempo di disfarsi della refurtiva, giacché la mezz'ora intercorsa tra il furto e il controllo degli agenti aveva certamente consentito agli imputati di fare quanto dedotto in sentenza;

2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Conigliere e tensore Il P