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Ordinanza — n. 1437/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1437/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1437/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELMI ABDELWAHAB nato il 30/03/1975 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trento ha, in riforma della sentenza di prima cura, condannato Selmi Abdelwahab per minaccia in danno del fratello Selmi Sami, nonché della moglie e della madre di quest'ultimo - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1437/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELMI ABDELWAHAB nato il 30/03/1975 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trento ha, in riforma della sentenza di prima cura, condannato Selmi Abdelwahab per minaccia in danno del fratello Selmi Sami, nonché della moglie e della madre di quest'ultimo - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

Parole chiave

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membri della famiglia responsabilità del capofamiglia fratelli e sorelle responsabilità solidale violazione dell'obbligo di fedeltà asilo a famiglia siriana

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELMI ABDELWAHAB nato il 30/03/1975 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trento ha, in riforma della sentenza di prima cura, condannato Selmi Abdelwahab per minaccia in danno del fratello Selmi Sami, nonché della moglie e della madre di quest'ultimo - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primo e secondo grado (quest'ultimo facendo legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, giungendo a conclusioni univoche e non contraddette dall'imputato, che, in appello, non ha contestato i fatti, essendosi concentrato sulla qualificazione giuridica degli stessi. Irritualmente, pertanto, il ricorrente passa in rassegna le testimonianze assunte in giudizio e altrettanto irritualmente propone una diversa valutazione delle stesse;

2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consit4gVere tensore DEPOSITATA Il Pisesidente IN C•7 ,•!‘1.7,I-'3..I.17-_P!A (Antoilli S mire) 1