Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1436/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1436/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1436/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATTI GESSICA nato a VIAREGGIO il 11/10/1984 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Ratti Oessica per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla negazione dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1436/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, la restituzione della refurtiva non è stata operata dagli imputati, ma è stata conseguenza dell'intervento della Polizia, messa sulla strada giusta dalla persona offesa. Corretta è, pertanto, la conclusione del giudicante; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna Al ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanza attenuante ripetizione dell'indebito risarcimento alle vittime di reati ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione di prestazioni complementari risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod.proc.pen
Corretta è, pertanto, la conclusione del giudicante; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATTI GESSICA nato a VIAREGGIO il 11/10/1984 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Ratti Oessica per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla negazione dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L'attenuante in parola presuppone l'integrale risarcimento del danno, che deve essere volontario e non deve dipendere da circostanze esterne. Invero, per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si richiede che la riparazione dei danno, tanto nella forma specifica della restituzione, quanto in quella del risarcimento, sia effettiva, integrale e volontaria. La detta circostanza, pertanto, non può trovare applicazione in tema di furto, allorché la cosa sottratta sia stata restituita per effetto dell'intervento della forza pubblica ed indipendentemente dalla volontà del colpevole, e cioè senza la sua partecipazione, a nulla rilevando che il medesimo abbia risarcito, successivamente, gli eventuali danni residui (cass., n. 1789 del 7/7/1988).

Nella specie, la restituzione della refurtiva non è stata operata dagli imputati, ma è stata conseguenza dell'intervento della Polizia, messa sulla strada giusta dalla persona offesa. Corretta è, pertanto, la conclusione del giudicante; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna Al ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore (An(onirSbt