Ordinanza — n. 1434/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO MAURIZIO nato a CATANIA il 30/01/1964 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; j 0,/\\ - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Marino Maurizio per furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1434/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto è in concreto avvenuto, avendo la Corte d'appello, che ha riformato la sentenza di primo grado sotto il profilo della qualificazione giuridica, valorizzato i precedenti penali e la professionalità mostrata nella sottrazione della merce; vale a dire, sulla base di elementi che hanno fondamento nell'art.133 cod. pen. e che costituiscono, pertanto, legittimo riferimento per l'esercizio della potestà sanzionatoria; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO MAURIZIO nato a CATANIA il 30/01/1964 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; j 0,/\\
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Marino Maurizio per furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice deve ritenersi compiutamente osservato allorché egli indichi le ragioni per cui intenda discostarsi dal minimo edittale, rimanendo comunque nella media.
Tanto è in concreto avvenuto, avendo la Corte d'appello, che ha riformato la sentenza di primo grado sotto il profilo della qualificazione giuridica, valorizzato i precedenti penali e la professionalità mostrata nella sottrazione della merce; vale a dire, sulla base di elementi che hanno fondamento nell'art.133 cod. pen. e che costituiscono, pertanto, legittimo riferimento per l'esercizio della potestà sanzionatoria; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore -.1j Presidente (Anton5o et b