Ordinanza — n. 1433/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINI ALDO nato a ACQUI TERME il 29/04/1975 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Sini Aldo per lesioni personali volontarie e porto ingiustificato di coltello in luogo pubblico; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, dolendosi della mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINI ALDO nato a ACQUI TERME il 29/04/1975 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Sini Aldo per lesioni personali volontarie e porto ingiustificato di coltello in luogo pubblico; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, dolendosi della mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINI ALDO nato a ACQUI TERME il 29/04/1975 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Sini Aldo per lesioni personali volontarie e porto ingiustificato di coltello in luogo pubblico; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, dolendosi della mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivo che non era stato oggetto del giudizio di appello, né in sede di impugnazione né in sede di conclusioni; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore (Argoilitit (t., bre) í i (M1Il Presi