Ordinanza — n. 1431/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI DAVIDE nato a ASTI il 19/01/1964 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Bongiovanni Davide per tentativo di violenza privata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1431/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI DAVIDE nato a ASTI il 19/01/1964 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Bongiovanni Davide per tentativo di violenza privata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI DAVIDE nato a ASTI il 19/01/1964 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Bongiovanni Davide per tentativo di violenza privata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, con cui, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e degli agenti intervenuti, è stata ricostruita la vicenda per cui è processo e sono state puntualmente attribuite le responsabilità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Conigliere estensore Il President