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Ordinanza — n. 1429/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1429/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1429/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEGLAUDI TERESA nato a VERCELLI il 06/03/1992 DEGLAUDI CATERINA FORTUNATA nato a CUORGNE il 16/08/1961 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1429/2022 — snpen · Corte di Cassazione: - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Deglaudi Teresa e Deglaudi Caterina Fortunata per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del difensore, denunciando una mancanza di motivazione.

Parole chiave

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inganno sull'identità accusa di truffa dolo determinante reticenza dolosa dei difetti false indicazioni su attività commerciali acquisto fraudolento

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Deglaudi Teresa e Deglaudi Caterina Fortunata per il reato di cui all'art. 494 cod.
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEGLAUDI TERESA nato a VERCELLI il 06/03/1992 DEGLAUDI CATERINA FORTUNATA nato a CUORGNE il 16/08/1961 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Deglaudi Teresa e Deglaudi Caterina Fortunata per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del difensore, denunciando una mancanza di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, siccome costituiti soltanto da un del tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila per ciascuna ricorrente; P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere "ensore Il Presidente (Atan