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Ordinanza — n. 1428/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1428/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1428/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIZ KARIM nato il 28/12/1980 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; \,0114 '"*4.-3"r, „,;jn - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Faiz Karinn per tentato furto aggravato e per il reato di cui all'art. 497- bis, comma 1, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1428/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 497- bis, comma 1, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità;

Parole chiave

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uso di un documento falso tentata truffa contraffazione di merci finzione giuridica prove fabbricate frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIZ KARIM nato il 28/12/1980 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; \,0114 '"*4.-3"r, „,;jn

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Faiz Karinn per tentato furto aggravato e per il reato di cui all'art. 497- bis, comma 1, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, ove si spiega che Faiz fu sorpreso dai carabinieri mentre tentava di forzare il lucchetto di un negozio adibito a pizzeria e che risultò in possesso di una carta di identità falsa; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres,idente