Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1427/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1427/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVOLIO ANTONIO nato a COTRONEI il 25/01/1964 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Avolio Antonio per minaccia grave in danno di Da Silva Maria; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla formulazione dell'imputazione, ritenuta generica, al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 133 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1427/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVOLIO ANTONIO nato a COTRONEI il 25/01/1964 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Avolio Antonio per minaccia grave in danno di Da Silva Maria; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla formulazione dell'imputazione, ritenuta generica, al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia violenza o minaccia contro le autorità divieto di molestie accuse di abuso azione di provocazione sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 133 cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVOLIO ANTONIO nato a COTRONEI il 25/01/1964 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Avolio Antonio per minaccia grave in danno di Da Silva Maria; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla formulazione dell'imputazione, ritenuta generica, al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. Invero, lo stesso ricorrente ha mostrato di aver ben compreso quale fosse l'episodio di vita oggetto di giudizio, atteso che lo ha compiutamente descritto ed ha reso, sullo stesso, parziali ammissioni. Il motivo in rito è, pertanto, manifestamente infondato; che il giudizio di responsabilità è basato sulle dichiarazioni della persona offesa, compiutamente e logicamente valutate, sicché non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede; che la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nella specie, il riferimento ai gravi precedenti penali dell'imputato e alla gravità della minaccia giustificano pienamente l'irrogazione di una pena lievemente superiore al minimo edittale, tanto più che le considerazioni difensive si basano - irritualmente - su una diversa ricostruzione dell'episodio,; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; - che non vanno liquidate spese a favore della parte civile, non essendo stata svolta alcuna significativa attività difensiva;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese della parte civile. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore tThresidente (Antonio